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13/02/2018

Artigiani e Commercianti, contribuzione per l’anno 2018

Con circolare n. 27, del 12 febbraio 2018, l’INPS ha reso noto che, per l’anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.710.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano essere le seguenti:

 

  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni 24 % 24,09 %
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21 % 21,09 %

 

La riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per quanto concerne la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale, l’Istituto ha evidenziato che il contributo per l’anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.710 annui, in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.630,00.

Per i redditi superiori a € 46.630,00 annui, resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

 

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 46.630,00 24 % 24,09 %
da 46.630,00 25 % 25,09 %
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.630,00 21 % 21,09 %
da 46.630,00 22 % 22,09 %

 

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

Ricorda, infine, la circolare che non saranno inviate le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le informazioni possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità “Dati del mod. F24”, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

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